Nella sent. n. 211 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge statutaria della Provincia autonoma di Trento che consentiva il terzo mandato consecutivo del Presidente, ritenendo che essa abbia ecceduto i limiti della competenza legislativa primaria riconosciuta dall’art. 47, secondo comma, dello statuto speciale, con conseguente violazione, in particolare, degli artt. 3 e 51 Cost.
Pur rientrando la disciplina della forma di governo provinciale e delle modalità di elezione del Presidente nella competenza statutaria della Provincia, tale potestà incontra i limiti dell’armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica. La Corte chiarisce che il divieto del terzo mandato consecutivo, pur non essendo direttamente imposto dalla Costituzione, si è consolidato come principio generale dell’ordinamento, strettamente connesso all’elezione diretta degli organi monocratici apicali e al bilanciamento tra valori costituzionali quali il diritto di elettorato passivo, la parità di condizioni tra i candidati, la libertà di voto, la genuinità della competizione elettorale e la democraticità delle istituzioni.
Una volta fissato dal legislatore statale, tale principio si impone anche alle autonomie speciali, sia in funzione di contenimento delle concentrazioni personalistiche del potere, sia a tutela dell’eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive su tutto il territorio nazionale; ne consegue che la Provincia autonoma di Trento non poteva validamente derogarlo.